STATUTO
Statuto dell'Associazione Donne Italiane - Tokyo
Statuto dell'Associazione Donne Italiane - Tokyo
Articolo I - Denominazione
È costituita un’associazione senza fini di lucro denominata “Associazione Donne Italiane - Tokyo” (di seguito denominata “Associazione”).
Articolo II - Scopi e Attività
Sezione 1 - Scopi L’Associazione: fondata nel gennaio 1996, si propone di:
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Promuovere incontri tra cittadine italiane residenti a Tokyo e dintorni;
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Favorire la reciproca conoscenza e una più approfondita comprensione del Paese ospitante.
L'Associazione favorisce la partecipazione di cittadine straniere, purché dotate di una buona conoscenza della lingua italiana. L’ente non ha scopo di lucro. Al suo interno non è consentita alcuna forma di propaganda politica o religiosa, né pubblicità commerciale. Sono tuttavia ammesse sponsorizzazioni a sostegno delle attività associative.
Sezione 2 - Attività Le associate partecipano alle attività culturali, sociali e benefiche dell’Associazione in base alle proprie capacità e interessi. Tali attività sono riservate alle associate; tuttavia, il Comitato Esecutivo può autorizzare la partecipazione di persone esterne in occasioni specifiche. Le associate che aderiscono a un’attività che comporta un onere finanziario sono tenute al versamento della quota prevista anche in caso di mancata partecipazione.
Articolo III - Requisiti e Adesione
Sezione 1 - Requisiti Possono divenire associate le donne italiane e donne di altra nazionalità, purché in grado di esprimersi correttamente in lingua italiana. L’espulsione di un'associata può essere deliberata dal Comitato Esecutivo qualora la sua condotta rechi, o possa arrecare, pregiudizio al prestigio e al buon nome dell’Associazione.
Sezione 2 - Adesione Per aderire all'Associazione è necessario presentare la propria candidatura al Comitato Esecutivo. L’adesione si intende perfezionata all'atto del versamento della quota associativa annuale.
Sezione 3 - Anno Sociale e Quote L’anno sociale decorre dal 1° settembre al 30 giugno.
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Quota ordinaria: fissata in 3.000 yen, da versare tra il 1° settembre e il 31 dicembre. Il mancato pagamento comporta la perdita della qualifica di associata e dei relativi benefici.
Sezione 4 - Socia Onoraria Il Comitato Esecutivo può conferire la qualifica di "Socia Onoraria" a persone esterne che si siano distinte per particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione. Tale qualifica ha durata annuale ed è rinnovabile.
Articolo IV - Comitato Esecutivo
Sezione 1 - Composizione Il Comitato Esecutivo organizza e indirizza le attività. È composto da un massimo di nove membri scelti tra le associate. Il Comitato assegna al proprio interno gli incarichi di: Segreteria, Tesoriera e Responsabili Eventi. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno mensile per deliberare sull'ordine del giorno e sulle attività sociali.
Sezione 2 - Funzioni e Deliberazioni Il Comitato Esecutivo ha mandato annuale. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. Tale quorum è richiesto anche per la revisione dello Statuto, l'espulsione di un'associata o l'eventuale scioglimento dell’Associazione.
Sezione 3 - Candidature I membri del Comitato sono eletti tra le associate che presentano la propria candidatura entro la prima settimana di settembre. La Segreteria solleciterà le candidature tramite comunicazione scritta (email) nel mese di agosto. Per candidarsi è necessario essere socie dell’Associazione da almeno un anno.
Articolo V - Finanze
In occasione della riunione del Comitato che precede l’Assemblea Generale di giugno, la Tesoreria presenta una relazione sullo stato finanziario, che verrà poi comunicata alle associate. Al termine dell’anno sociale, l’eventuale avanzo di cassa sarà devoluto in beneficenza, con preferenza per progetti a favore dell’infanzia. I progetti sono selezionati dal Comitato Esecutivo e sottoposti al voto delle socie presenti all’Assemblea di chiusura.
Articolo VI - Comunicazioni
Il Comitato informa regolarmente le socie sulle attività tramite il sito internet e la pagina Facebook ufficiale. Qualsiasi comunicazione di natura privata indirizzata alla rete associativa deve essere preventivamente approvata dal Comitato Esecutivo.
Cronologia Aggiornamenti:
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Costituzione: Dicembre 1996
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Aggiornamenti: Maggio 2007, Aprile 2017
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Ultima revisione: Gennaio 2026
